00 02/04/2012 00:26
Constiutio super libero et mutuo commercio

Nell'anno domini 55 sopra 1100, per grazia della Vergine Immacolata, Federico I Hohenstaufen dichiara quanto segue, in materia di licenze di commercio e attività mercantili.

[I.] Sia ogni risorsa, naturale o manufatta, ricavata o prodotta su suolo imperiale di proprietà prima dell'Imperatore, di proprietà seconda del Duca cui spetta diritto su tale suolo.

[II.] Sia fatto divieto a mercanti stranieri intraprendere attività commerciali su suolo imperiale, salvo precedente concessione di diritti commerciali e acquisto di una licenza di valore pari a cento bisanti per ogni mercante in ingresso, di cui verrà tenuto pubblico registro.

[III.] Sia fatto divieto intraprendere attività legate al commercio di metalli estratti da suolo imperiale, salvo precedente concessione di diritti commerciali e acquisto di una licenza del valore di cinquecento bisanti per ogni mercante in ingresso, di cui verrà tenuto pubblico registro.

[IV.] Sia l'acquisto di licenze descritto ai capitoli II. e III. da non ritenersi d'obbligo per quei mercanti i cui regni di provenienza abbiano giurato fedeltà all'Imperatore.

[V.] Sia il seguente l'ordine di diritto allo sfruttamento di risorse su suolo imperiale:
- mercante di origine imperiale;
- mercante di provenienza da regno fedele all'Impero;
- mercante in possesso di regolare licenza.
Se un avente maggiore diritto reclama per sè una data risorsa, il mercante insediato ha sei mesi di tempo per abbandonarne le attività.

[VI.] Sia fatto divieto di praticare commercio in assenza di regolare licenza, come anche l'acquisizione di attività commerciali da parte di un mercante straniero, su suolo imperiale. Nel primo caso l'ammenda sarà di cento bisanti per ogni semestre in cui ha operato il mercante, nel secondo di mille bisanti una tantum, cumulabili tra loro.

[VII.] Sarà ritenuta offesa gravissima l'acquisizione di attività commerciali imperiali in terra straniera, se non giustificata da motivazione formale da parte del regno d'origine del sottrattore e del regno padrone del suolo su cui avviene l'esproprio.

[VIII.] Giudice ultimo in caso di dispute in materia di commercio su suolo imperiale è l'Imperatore.

L'Imperatore si dice altresì disposto a valutare proposte di natura commerciale differenti dalle qui elencate, se di più ampia natura.

Così è detto.

Fridericus I Imperator Romanorum
[Modificato da Jal476 02/04/2012 00:31]
___________________
Stefano da Monza

Vivere Est Militare: HRE
Domi Bellique: Imamato Fatimide