00 01/04/2012 16:40
EDITTO COMMERCIALE
AD 1156 Praga

Boleslaus IV Piast re di Polonia et pro tempore re di Boemia stabilisce e delibera quanto segue in materia di sfruttamento delle risorse del suolo polacco.

CAPITOLO I: Tutte le risorse sono da considerarsi proprietà effettiva della corona, con cessione del commercio a tutti i mercanti di nazionalità polacca

CAPITOLO II: Le risorse del territorio polacco possono essere cedute in sfruttamento a mercanti stranieri, dopo aver preso precisi accordi con la corona polacca. I mercanti stranieri vengono dai polacchi divisi in due categorie, prossimi e lontani.

CAPITOLO III: I mercanti prossimi sono considerati tutti quelli che rappresentano una nazione confinante al Regno Polacco. Ai sovrani di tali mercanti non è richiesto alcun compenso pecuniario per ottenere lo sfruttamento delle risorse polacche, ma allo stesso tempo sono tenuti a stipulare con il regno di Polonia e Boemia un trattato di non belligeranza di almeno 5 anni. Non vi è limite di risorse da sfruttare.

CAPITOLO IV: I mercanti lontani sono considerati tutti quelli che rappresentano una nazione non confinante con il Regno di Polonia e Boemia. Ai sovrani di tali mercanti è richiesto un dazio per ottenere lo sfruttamento della singola risorsa prescelta. Tale dazio non può essere inferiore alla quinta parte della rendita iniziale incassata dal mercante interessato allo sfruttamento. Eventuali rialzi di rendita non verranno richiesti.

CAPITOLO V: L'unica risorsa in nessun caso cedibile a mercanti stranieri, sono le rendite delle miniere aurifere presenti nel territorio di Praga. Tali miniere sono da considerarsi proprietà personale del re di Polonia.

CAPITOLO VI: Qualunque mercante sfrutti illecitamente rispetto a quanto sopra statuito, risorse sul territorio polacco et boemo et di nuova annessione, verrà sistematicamente allontanato dalla risorsa o attaccato da mercanti polacchi.
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Esempio di autocensura del proprio pensiero....per non ammettere di aver sbagliato in pieno...di da.cool :
PRIMA "La sperimentazione ha così sottolineato due cose fondamentali. La prima: che il pilum rappresenta un arma che non può essere considerata come un giavellotto, ma necessita di una distanza estremamente ravvicinata e una grande potenza per il suo tiro. Il secondo: che il pilum costituisce una sorta di arpione, il cui obiettivo è non uscire più una volta penetrato. Il che avalla i testi latini in merito ad un uso prioritario del pilum come "sabotatore" di scuta nemici, piuttosto che come arma mirata a colpire i nemici."
DOPO(2 minuti) "La sperimentazione ha così sottolineato due cose fondamentali. La prima: che il pilum rappresenta un arma che non può essere considerata come un giavellotto, ma necessita di una distanza estremamente ravvicinata e una grande potenza per il suo tiro."
di da.cool 05/05/2008

...per saperne di più, vedere direttamente la discussione:
http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=7490651&p=5