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Domi Bellique (Thread della Diplomazia)

Ultimo Aggiornamento: 23/06/2014 12:26
28/11/2013 11:19
 
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Appreziamo poi l'iniziativa diplomatica dei nostri buoni alleati normanni, forse più lungimiranti di noi.
28/11/2013 16:11
 
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La Castilla chiede ai suoi vicini di trovare un accordo pacifico piuttosto che mandare i propri sudditi incontro a morte certa....

La Penisola Iberica e' sempre stata una terra di tolleranza e assimilazione verso tutti i popoli e solo i predoni e i nemici di Dio la vogliono assoggettare e chiamano stranieri a combattere in tal terra che ci venne data dai nostri antenati visigoti, che la strapparono ai Romani e che la ripresero ai Mori, ma che assimilarono molto dai loro nemici quanto dai loro amici.

Come sovrano che siede a Toledo, antica capitale del regno Visigoto, che possiede il diritto di conquista per una linea di sangue dai Visigoti al principato di Asturia fino ad giungere al Reino de Castilla y Leon chiedo ai miei bellicosi vicini di rinfoderare le lame e vivere in pace.

in Fede, Don Sancho de Castilla y Leon
[Modificato da Giulio.1985 28/11/2013 16:17]
30/11/2013 15:25
 
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Regio decreto sul dominio della terra e del popolo dell'anno Domini 1176


[IMG]http://i39.tinypic.com/25p68zl.png[/IMG]




Annunciamo che

Sua Maestà Luigi VII
per grazia di Dio Re di Francia

udito il consiglio dei nobili Pari di Francia, convenuti presso Parigi e riuniti nella Corte del Re

affinché siano tutelati i confini del Regno e sia rinnovato ordine nelle cose della terra e del mare e sia ancora pace e certezza nei rapporti con gli altri Sovrani e Signori del mondo, decreta quanto segue, e su ciò fa monito a tutti.

§ I – Siano tutte le terre che si trovino o vengano a trovarsi sotto l'autorità del Re e nel novero dei domini del Regno soggette alle leggi di Dio, alle leggi della terra e degli uomini et alla potestà regale.

§ II – A nessun soldato o agente straniero sia consentito di sostare o transitare nelle terre del Regno, né in alcun modo valicarne i confini. Coloro che sono stranieri, checché siano uomini in armi, diplomatici, legati, messi, mercanti, foraggeri od agenti di altra natura, e che sono all'interno dei confini francesi si trovino colà unicamente perché il Re ha così voluto e concesso.

§ III – Siano reclamate come sottoposte all'autorità regia e parte integrante dei domini del Regno tutte le acque prospicienti le coste di ogni territorio francese. Pertanto, a nessuna flotta o imbarcazione straniera sia consentito di sostare o transitare in codeste acque, né in alcun modo valicarne i confini, così come è per le cose della terra. Essendo impossibile tracciare fermi confini sull'agitata superficie del mare, sia individuata la portata delle acque territoriali secondo ragionevolezza et in modo consono al caso. Le navi che sono straniere, checché siano armate per la guerra, la corsa od il commercio, e che sono all'interno delle acque francesi si trovino colà unicamente perché il Re ha così voluto e concesso.

§ IV – Allorquando uomini in armi stranieri si trovino all'interno dei confini delle terre francesi, senza che ciò sia stato loro consentito dal Re e senza che ciò sia inavvertitamente dovuto, contro la loro volontà, dal riparare in rotta dalla battaglia per evitare morte certa e distruzione, sia la cosa considerata come un atto di aggressione e sia la guerra con il Sovrano o il Signore di cui essi sono i servi. Parimenti, allorquando navi militari straniere si trovino all'interno delle acque francesi, senza che ciò sia stato loro consentito dal Re e senza che ciò sia inavvertitamente dovuto, contro la loro volontà, dal riparare in rotta dalla battaglia per evitare morte certa e distruzione, sia la cosa considerata come un atto di aggressione e sia la guerra con il Sovrano od il Signore cui esse appartengono.

§ V – Allorquando spie e sicari stranieri si trovino all'interno dei confini delle terre francesi, senza che ciò sia stato loro consentito dal Re, sia la cosa considerata come un atto di lesa maestà e grandemente vicino all'aggressione. Pertanto, fatta eccezione per riparazioni in denaro et altra natura concordate con gli ambasciatori del Re e consone al caso, siano essi giustiziati e sia la guerra con il Sovrano o il Signore di cui essi sono i servi. Parimenti, allorquando navi da corsa straniere si trovino all'interno delle acque francesi, senza che ciò sia stato loro consentito dal Re e senza che ciò sia inavvertitamente dovuto, contro la loro volontà, dal riparare in rotta dalla battaglia per evitare morte certa e distruzione, sia la cosa considerata come un atto di lesa maestà e grandemente vicino all'aggressione. Pertanto, fatta eccezione per riparazioni in denaro et altra natura concordate con gli ambasciatori del Re e consone al caso, siano esse affondate e sia la guerra con il Sovrano od il Signore cui esse appartengono.

§ VI – Allorquando principesse, diplomatici, ministri del culto e chierici, mercanti et altri similari agenti stranieri si trovino all'interno delle terre francesi, senza che ciò sia stato loro consentito dal Re, siano essi considerati alla stregua di spie e come tali tendenzialmente trattati, con tutte le relative conseguenze. Parimenti, allorquando navi mercantili si trovino all'interno delle acque francesi, senza che ciò sia stato loro consentito dal Re e senza che ciò sia inavvertitamente dovuto, contro la loro volontà, dal riparare in rotta dalla battaglia per evitare morte certa e distruzione, sia la cosa tendenzialmente considerata alla stregua del caso delle navi da corsa di cui sopra al § VIII, con tutte relative conseguenze.

§ VII – Allorquando uomini in armi stranieri si radunino e sostino intenzionalmente nelle immediate vicinanze dei confini delle terre francesi, senza che di ciò il Re sia stato informato et a ciò abbia dato il Suo consenso, sia la cosa considerata come un atto ostile. Pertanto, siano adunati i nobili et i sergenti del Re, sia mobilitato l'esercito e siano prese le precauzioni opportune. Parimenti, allorquando navi armate per la guerra o la corsa si radunino e sostino intenzionalmente nelle immediate vicinanze delle acque francesi o incrocino con fare inimichevole le principali rotte marittime, senza che di ciò il Re sia stato informato et a ciò abbia dato il Suo consenso, sia la cosa considerata come un atto ostile. Pertanto, siano adunati i nobili e gli ammiragli del Re, sia mobilitata la flotta e siano prese le precauzioni opportune.

§ VIII – Siano tutti i servi del Re solerti a proteggere gli agenti stranieri presenti nelle terre francesi per Suo volere da quegli altri stranieri che nutrono intenzioni inimichevoli nei loro confronti; et ogni disputa od atto illecito commesso ai loro danni come ai danni di altri stranieri presenti sul territorio inglese sia immediatamente portato all'attenzione della Corte del Re, la quale provvederà a fare giustizia. Mai, si ammonisce mai, gli stranieri presenti sul territorio inglese rispondano a codeste dispute o illeciti con azioni private di rappresaglia o faida.

§ IX – Allorquando infuri la guerra tra il Regno et un Sire o Signore straniero, sia da considerarsi come conseguenza dello stato di conflitto il fatto che nessuno degli accordi e dei trattati precedentemente stipulato tra la Francia et il Sire o Signore medesimo avrà più valore, salvo che il Re magnanimamente non voglia altrimenti et espressamente renda noto.

§ X – Decadano tutte le leggi, gli editti e gli accordi in vigore precedentemente al presente regio decreto e con lo stesso incompatibili.

Così, in nome delle leggi di Dio e delle leggi della terra e degli uomini, il Re decreta in perpetuo per il presente et il futuro et ammonisce.



Guglielmo di Champagne
Arcivescovo di Reims e Cancelliere di Francia

Parigi, anno Domini 1176




30/11/2013 15:32
 
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Regio decreto sul commercio dell'anno Domini 1176


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Annunciamo che

Sua Maestà Luigi VII
per grazia di Dio Re di Francia

udito il consiglio dei nobili Pari di Francia, convenuti presso Parigi e riuniti nella Corte del Re

affinché siano regolati con rinnovato ordine gli usi del commercio e i modi dello sfruttamento delle risorse nei Suoi domini, decreta quanto segue.

§ I – Sia ogni risorsa commerciale presente nelle terre del Regno da considerarsi di proprietà esclusiva del Re, il Quale solo può conferire autorizzazione e licenze di sfruttamento della stessa a chicchesia, secondo la Sua discrezione.

§ II – Sia data autorizzazione a tutti i mercanti e foraggeri francesi perché possano generalmente sfruttare le risorse regie et accrescere in tal modo la ricchezza del Regno. A tutti i mercanti e foraggieri stranieri, vicini e lontani, tale autorizzazione sia negata.

§ III – Allorquando al Re compiaccia di permettere che una risorsa presente nelle terre del Regno venga sfruttata da un mercante o foraggiere straniero, sia a questi concessa la relativa licenza a seguito di un accordo da stipularsi in sede diplomatica.

§ IV – Sia codesta licenza singolare et univoca, vale a dirsi sia essa concessa al singolo mercante o foraggiere e sia riferita ad un'unica risorsa. Allorquando il mercante o foraggiere straniero muoia o scompaia per altre ragioni nel mentre la licenza è ancora valida, sia cura del Sire o del Signore di cui egli era il servo avvertire di ciò la Corte del Re e, una volta ottenuto l'assenso del Re, sostituirlo con altri.

§ V – Codesta licenza autorizzi il singolo mercante o foraggiere allo sfruttamento in monopolio della relativa risorsa e mai allo sfruttamento in concorrenza con altri. Sia codesto monopolio attuato secondo uno dei modi seguenti: temporaneo, per il quale sia stabilita una scadenza oltre cui la licenza non sarà più valida; ovvero perpetuo, per il quale non sia stabilita una scadenza alla validità della licenza.

§ VI – Sia il monopolio concesso a taluno per licenza regia inviolabile da parte degli altri mercanti e foraggieri stranieri. Siano tutti i servi del Re solerti a proteggere i mercanti e foraggieri cui è concessa una licenza da quegli altri stranieri che nutrono intenzioni inimichevoli nei loro confronti; et ogni disputa od atto illecito ai loro danni come ai danni di altri stranieri presenti sul territorio francese sia immediatamente portato all'attenzione della Corte del Re, la quale provvederà a fare giustizia. Mai, si ammonisce mai, gli stranieri presenti sul territorio francese rispondano a codeste dispute o illeciti con azioni private di rappresaglia o faida.

§ VII – Sia fatto divieto a qualunque mercante e foraggiere straniero di condurre, all'interno dei confini francesi, l'acquisizione delle attività di altro mercante o foraggiere, francese o straniero che sia. Alla violazione di codesta condotta lo straniero cui è stata arrecata offesa risponda secondo quanto disposto sopra al § VI.

§ VIII – I mercanti e foraggieri stranieri che entrano nel territorio francese in forza di una licenza regia percorrano la strada più breve per giungere nei pressi della risorsa il cui sfruttamento è stato loro assegnato, e colà restino per tutta la durata della loro licenza, senza dipartirsi da quel luogo. I mercanti e foraggieri stranieri che non si atterranno a codesta condotta et erreranno in qualunque modo per le terre del Regno siano considerati alla stregua di spie, con tutte le relative conseguenze.

§ IX – Decadano tutte le leggi, gli editti e gli accordi in vigore precedentemente al presente regio decreto e con lo stesso incompatibili.

Così, in nome delle leggi di Dio e delle leggi della terra e degli uomini, il Re decreta in perpetuo per il presente et il futuro.

Egli altresì rispettosamente invita tutti i Sovrani e Signori con i Quali ancora non si è avuta occasione di instaurare tale rapporto diplomatico a stipulare generici “accordi commerciali” con il Regno, cosicché i traffici mercantili, sulle cui rotte è sovente viaggiare anche la pace, cosa massimamente gradita a Dio, possano fiorire e portare a tutti prosperità.



Maurizio di Sully
Vescovo di Parigi e Gran Maggiordomo di Francia

Parigi, anno Domini 1176




07/12/2013 13:59
 
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Trattato di Grenoble dell'anno Domini 1177



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Annunciamo che

Sua Maestà Luigi VII
per grazia di Dio Re di Francia

i cui ambasciatori sono convenuti con quelli germanici nel fausto consesso diplomatico di Grenoble, nel solco del passato legame di solidarietà e rinnovando accordi precedentemente in vigore, stipula con l'amico e nobilissimo Sacro e Romano Imperatore codesto trattato e su quanto segue con Lui solennemente si accorda.

§ I – Sia amicizia et un'alleanza difensiva tra il Regno di Francia et il Sacro Romano Impero. Sia tale alleanza della durata di otto anni [16 turni], a partire dalla seconda metà dall'anno 1177 [T 46, compreso] e sino alla prima metà dell'anno 1185 [T 61, compreso], e sia rinnovabile, a compiacenza dei due Sovrani, dopo codesta scadenza per altri otto anni e così via. Pertanto, qualora un Signore o Sire straniero dichiari guerra, attacchi le navi et i porti, conduca l'invasione con truppe armate delle terre di uno dei due Regni ovvero in qualunque altro modo compia atti di aggressione contro di essi, sia immediata cura dell'un Sovrano come dell'Altro offrire, al massimo delle Sue possibilità, all'Alleato attaccato il proprio immediato et incondizionato aiuto, militare e diplomatico, per tutto il corso del conflitto affinché il nemico sia respinto e sconfitto e cessino l'aggressione straniera e tutte le conseguenze di essa.

§ II – Siano lasciati sguarniti e privi del presidio di qualsiasi uomo in armi i forti imperiali di Grenoble e Ginevra, nelle terre francesi del Delfinato e Savoia, e sia intento dei due Sovrani, allorquando ve ne sarà la possibilità, di provvedere a che essi passino sotto l'autorità francese.

§ III – Sia concesso ai mercanti francesi lo sfruttamento in monopolio delle imbarcazioni dello Jutland, dell'argento della Franconia, delle imbarcazioni della Liguria, dell'oro della Boemia occidentale e dell'argento della Boemia orientale. In contropartita, sia onere del Regno di Francia di pagare sullo sfruttamento di tali risorse un dazio stagionale corrispondente al 20% del valore degli introiti complessivi così realizzati dai mercanti francesi. Tale pagamento stagionale sia dovuto al Sacro Romano Impero mediante un tributo regolare della durata di cinque anni [10 turni] che computi alla data del suo inizio il valore del dazio stesso secondo l'attuale entità dei guadagni, et alla scadenza sia esso rinnovabile per altri cinque anni e così via.

Così il Re solennemente si impegna e si accorda con l'amico e nobilissimo Sacro e Romano Imperatore, e su ciò fa monito a tutti. Egli altresì invita l'onorato Alleato a sottoscrivere pubblicamente quanto qui vergato.

Possa Iddio Onnipotente vegliare su codesto trattato di pace et alleanza e possa la Sua sacra benedizione discendere in egual misura sul Regno di Francia e sul Sacro Romano Impero, che hanno voluto rinnovare il vincolo di solidarietà et amicizia che da lungo tempo li lega.



Guglielmo di Champagne
Arcivescovo di Reims e Cancelliere di Francia

Grenoble, anno Domini 1176




07/12/2013 14:29
 
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L'Imperatore dei Germani Federico I Hoehnstaufen sottoscrive di proprio pugno il trattato stilato dal real Cancelliere di Francia Guglielmo di Champagne.

Lunga vita ai nostri due popoli uniti!
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Esempio di autocensura del proprio pensiero....per non ammettere di aver sbagliato in pieno...di da.cool :
PRIMA "La sperimentazione ha così sottolineato due cose fondamentali. La prima: che il pilum rappresenta un arma che non può essere considerata come un giavellotto, ma necessita di una distanza estremamente ravvicinata e una grande potenza per il suo tiro. Il secondo: che il pilum costituisce una sorta di arpione, il cui obiettivo è non uscire più una volta penetrato. Il che avalla i testi latini in merito ad un uso prioritario del pilum come "sabotatore" di scuta nemici, piuttosto che come arma mirata a colpire i nemici."
DOPO(2 minuti) "La sperimentazione ha così sottolineato due cose fondamentali. La prima: che il pilum rappresenta un arma che non può essere considerata come un giavellotto, ma necessita di una distanza estremamente ravvicinata e una grande potenza per il suo tiro."
di da.cool 05/05/2008

...per saperne di più, vedere direttamente la discussione:
http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=7490651&p=5

07/12/2013 19:03
 
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Trattato di Gerusalemme dell'anno Domini 1177



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Sua Maestà Luigi VII
per grazia di Dio Re di Francia

i cui ambasciatori sono convenuti con quelli d'Oltremare nel fausto consesso diplomatico di Gerusalemme, nel solco del passato legame di solidarietà, stipula con l'amico e cristianissimo Re di Gerusalemme codesto trattato e su quanto segue con Lui solennemente si accorda.

§ I – Sia amicizia et un'alleanza difensiva tra il Regno di Francia et il Regno di Gerusalemme. Sia tale alleanza della durata di dieci anni [20 turni], a partire dalla seconda metà dell'anno 1177 [T 46, compreso] e sino alla prima metà dell'anno 1187 [T 65, compreso], e sia rinnovabile, a compiacenza dei due Sovrani, dopo codesta scadenza per altri dieci anni e così via. Pertanto, qualora un Signore o Sire straniero dichiari guerra, attacchi le navi et i porti, conduca l'invasione con truppe armate delle terre di uno dei due Regni ovvero in qualunque altro modo compia atti di aggressione contro di essi, sia immediata cura dell'un Sovrano come dell'Altro offrire, al massimo delle Sue possibilità, all'Alleato attaccato il proprio immediato et incondizionato aiuto, militare e diplomatico, per tutto il corso del conflitto affinché il nemico sia respinto e sconfitto e cessino l'aggressione straniera e tutte le conseguenze di essa.

§ II – Sia sempre intento del Regno di Francia, nel corso degli anni, secondo le possibilità attuali, farsi strenuo difensore della città santa di Gerusalemme ogni qual volta che, malauguratamente, essa si trovi ad essere minacciata e su di essa incomba il pericolo d'essere profanata da mani insanguinate.

Così il Re solennemente si impegna e si accorda con l'amico e cristianissimo Re di Gerusalemme, e su ciò fa monito a tutti. Egli altresì invita l'onorato Alleato a sottoscrivere pubblicamente quanto qui vergato.

Possa Iddio Onnipotente vegliare su codesto trattato di pace et alleanza e possa la Sua sacra benedizione discendere in egual misura sul Regno di Francia e sul Regno di Gerusalemme. E possano le schiere celesti del Salvatore assistere i nobili fratelli Principi d'Oltremare nella loro sacra missione di custodia dei Luoghi della Vita e della Passione di Nostro Signore.



Guglielmo di Champagne
Arcivescovo di Reims e Cancelliere di Francia

Gerusalemme, anno Domini 1177




11/12/2013 17:32
 
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Rendiamo noto che

con il cuore grave e l'animo inquieto il Re ha comandato di dare annuncio del proprio fallimento nel farsi promotore di una pacificazione e di una stabilizzazione della situazione nelle terre sud-occidentali d'Europa. Le trattative che in tal senso sono state intraprese con i Regni d'Aragona e di Sicilia e con il Sultanato Almohade sono fallite e, pertanto, la guerra tra i siculo-aragonesi et i mori continuerà ad imperversare.

La volontà di pace non è stata sufficiente. Troppi il rancore causato da un così lungo et alterno conflitto e gli ostacoli ad addivenire ad una tregua perché si potesse cogliere il successo della negoziazione.

Che Iddio Misericordioso possa avere pietà delle anime di noi uomini tutti, che così diabolicamente sembriamo amare l'orrida maestà della guerra.



Guglielmo di Champagne
Arcivescovo di Reims e Cancelliere di Francia

Parigi, anno Domini 1177




11/12/2013 19:41
 
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I Principi d'Outrèmer declamano che

Immantinente fu in Noi il pensiero di sagacia e saggezza,poi dimostratasi,del Santissimo Re di Francia,e questo cristiano trattato è la prova della fiducia che'l regno d'Outrèmer pone nelle mani di cotesto tal cristianissimo Reggente
Indi per cui sottoscriviamo con gioia e libando cotal trattato.

I Principi d'Outrèmer


13/12/2013 20:31
 
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Trattato di Tolosa dell'anno Domini 1177



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Sua Maestà Luigi VII
per grazia di Dio Re di Francia

i cui ambasciatori sono convenuti con quelli aragonesi nel fausto consesso diplomatico di Tolosa, stipula con il nobile Re d'Aragona codesto trattato e su quanto segue con Lui solennemente si accorda.

§ I – Sia un patto di non belligeranza della durata di sei anni [12 turni] tra il Regno d'Aragona et il Regno di Francia e sia esso rinnovabile, a compiacenza dei due Sovrani, dopo codesta scadenza per altri sei anni e così via . Pertanto, a partire dalla seconda metà dall'anno 1177 [T 46, compreso] e sino alla prima metà dell'anno 1183 [T 57, compreso], l'un Sovrano si astenga dal compiere con i Suoi servi qualsiasi violazione della sovranità dell'Altro, si astenga dal portare all'Altro qualsiasi attacco con uomini in armi o navi armate per la guerra come per la corsa e, in qualunque altro modo, si astenga dal compiere contro di Lui atti di aggressione.

§ II – Sia la non vigenza di codesto patto di non belligeranza subordinata ai casi che i due Sovrani hanno deciso tra Loro.

§ III - Siano ceduti alla Francia, non appena ve ne sarà la possibilità, i forti attualmente sotto il controllo aragonese di Avignone e di Arles, nelle terre francesi di Provenza, et i forti di Narbona e Carcassona, nelle terre francesi del Rossiglione.

Così il Re solennemente si impegna e si accorda con il nobile Re d'Aragona. Egli altresì invita il valente Sovrano a sottoscrivere pubblicamente quanto qui vergato.

Possa Iddio Onnipotente vegliare su codesto trattato di non belligeranza e la pace continuare in forza di esso a sussistere tra i Regni d'Aragona e di Francia.



Guglielmo di Champagne
Arcivescovo di Reims e Cancelliere di Francia

Tolosa, anno Domini 1177
[Modificato da ~ Cerbero ~ 13/12/2013 20:33]




14/12/2013 16:26
 
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Trattato di Burgos dell'anno Domini 1177



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Sua Maestà Luigi VII
per grazia di Dio Re di Francia

i cui ambasciatori sono convenuti con quelli castigliani nel fausto consesso diplomatico di Burgos, stipula con l'amico e nobilissimo Sire di Castiglia e Leon codesto trattato e su quanto segue con Lui solennemente si accorda.

§ I – Sia amicizia et un'alleanza difensiva tra il Regno di Castiglia e Leon et il Regno di Francia. Sia tale alleanza della durata di dieci anni [20 turni], a partire dalla seconda metà dell'anno 1177 [T 46, compreso] e sino alla prima metà dell'anno 1187 [T 65, compreso], e sia rinnovabile, a compiacenza dei due Sovrani, dopo codesta scadenza per altri dieci anni e così via. Pertanto, qualora un Signore o Sire straniero dichiari guerra, attacchi le navi et i porti, conduca l'invasione con truppe armate delle terre di uno dei due Regni ovvero in qualunque altro modo compia atti di aggressione contro di essi, sia immediata cura dell'un Sovrano come dell'Altro offrire, al massimo delle Sue possibilità, all'Alleato attaccato il proprio immediato et incondizionato aiuto, militare e diplomatico, per tutto il corso del conflitto affinché il nemico sia respinto e sconfitto e cessino l'aggressione straniera e tutte le conseguenze di essa.

Così il Re solennemente si impegna e si accorda con l'amico e nobilissimo Sire di Castiglia e Leon, e su ciò fa monito a tutti. Egli altresì invita l'onorato Alleato a sottoscrivere pubblicamente quanto qui vergato.

Possa Iddio Onnipotente vegliare su codesto trattato di pace et alleanza e possa la Sua sacra benedizione discendere in egual misura sul Regno di Castiglia e Leon e sul Regno di Francia.



Guglielmo di Champagne
Arcivescovo di Reims e Cancelliere di Francia

Burgos, anno Domini 1177




15/12/2013 00:08
 
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La corona d'Aragona sottoscrive il trattato con il regno di Francia, possa la pace e l'amicizia prosperare tra i nostri popoli.
16/12/2013 17:15
 
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Re: Trattato di Burgos dell'anno Domini 1177
~ Cerbero ~, 14/12/2013 16:26:




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Sua Maestà Luigi VII
per grazia di Dio Re di Francia

i cui ambasciatori sono convenuti con quelli castigliani nel fausto consesso diplomatico di Burgos, stipula con l'amico e nobilissimo Sire di Castiglia e Leon codesto trattato e su quanto segue con Lui solennemente si accorda.

§ I – Sia amicizia et un'alleanza difensiva tra il Regno di Castiglia e Leon et il Regno di Francia. Sia tale alleanza della durata di dieci anni [20 turni], a partire dalla seconda metà dell'anno 1177 [T 46, compreso] e sino alla prima metà dell'anno 1187 [T 65, compreso], e sia rinnovabile, a compiacenza dei due Sovrani, dopo codesta scadenza per altri dieci anni e così via. Pertanto, qualora un Signore o Sire straniero dichiari guerra, attacchi le navi et i porti, conduca l'invasione con truppe armate delle terre di uno dei due Regni ovvero in qualunque altro modo compia atti di aggressione contro di essi, sia immediata cura dell'un Sovrano come dell'Altro offrire, al massimo delle Sue possibilità, all'Alleato attaccato il proprio immediato et incondizionato aiuto, militare e diplomatico, per tutto il corso del conflitto affinché il nemico sia respinto e sconfitto e cessino l'aggressione straniera e tutte le conseguenze di essa.

Così il Re solennemente si impegna e si accorda con l'amico e nobilissimo Sire di Castiglia e Leon, e su ciò fa monito a tutti. Egli altresì invita l'onorato Alleato a sottoscrivere pubblicamente quanto qui vergato.

Possa Iddio Onnipotente vegliare su codesto trattato di pace et alleanza e possa la Sua sacra benedizione discendere in egual misura sul Regno di Castiglia e Leon e sul Regno di Francia.



Guglielmo di Champagne
Arcivescovo di Reims e Cancelliere di Francia

Burgos, anno Domini 1177



Don Sancho, Rey de Castilla y Leon, sottoscrive in trattato con il Regno di Francia nei punti sopra citati, possa il Signore proteggere i popoli uniti della Castilla e della Francia.

in Fede, Don Sancho

22/12/2013 21:53
 
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Don Sancho Rey de Castilla y Leon, dichiara l'entrata in guerra contro gli iberici che hanno chiamato mercenari stranieri e predoni senza Dio che vogliono solamente ingannare i sovrani di Aragona e che vogliono le loro terre ingannandoli con meschine dichiarazioni di aiuto e sempre costoro vogliono impadronirsi della Castilla. Pertanto i Rey é costretto ha rompere le relazioni con i sovrani iberici che sono stati ingannati, ma garantira pari dignita e diritti a tutti coloro che sono i sudditi aragonesi accogliendoli nel suo regno, un unico regno cristiano di Spagna.
che sia un regno di rispetto per ogni uomo e donna e che ci sia pari diritti per coloro che praticano religioni diverse.

dichiariamo pertanto l'Aragona nostra per diritto di Conquista!
che il signore ci guidi in questo conflitto e salvi gli innocenti dalle violenze della guerra. Combatta dalla parte della Ragione e della Liberta!

in fede, Don Sancho de Castilla y Leon!
23/12/2013 17:27
 
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Barbaro senza onore è il re di Castiglia, succube della serpe moresca. Ci pugnala alle spalle con le stesse armate reclutate con l'oro prestatogli generosamente dall'Aragona. Se il suo regno esiste è solo per il sangue da noi versato per proteggerlo proprio da chi oggi egli serve. Il senza Dio tradisce un fratello in Cristo favorendo il nemico infedele ma non solo, egli chiama mercenario il nobile alleato che onora i patti mentre getta al vento il suo onore per un pugno di pula.

O potenti d'europa guardatevi da chi null'altro è che menzogne, non fidatevi di chi allunga una mano ma con l'altra affila la lama, che Dio mi sia testimone pagherete difronte a Lui quest'affronto alla cavalleria e alla fede; voi che vi beate del titolo di re solo per nascondere la vostra natura di brigante da strada.
24/12/2013 00:37
 
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El Rey de Castilla é entrato nelle vostre terre alla testa del suo esercito su vostra richiesta, voi che avete richiesto aiuti tanto lontano che persino il regno di Gerusdlemme gli ha uditi e sempre Voi chiamando cavalieri di terre vicine e lontane avete dimostrato che i vostri cavalieri non sono altro che donnicciole che si dilettano con l'arpa e non con la lancia.
Il re di Castilla invita uno dei vostri campioni a una singolar tenzone alle porte di Saragozza, scegliete voi se arpa o lancia, non vorremmo mettervi a disagio in sella ad un destriero.....
Noi rispettiamo i Mori come nemico e non ci siamo prostati ai loro piedi svendendo le nostre terre per mantenere il titolo di Re.....

Visto che avete tanto a cuore il denaro vi lasceremo curarvi di quello come il mercante giudeo che siete, il nostro é uno stato di libera professione religiosa, vista la penisola iberica lo é sempre stata....

Un ultimo consiglio un vero principe soccorre i bisognosi sudditi di ibelli sovrani che non capiscono che un principe a ha sempre il diritto di mentire al tavolo delle trattative quando di fronte a lui vi é un mercante catalano.
in fede, Rey Sancho de Castilla y Leon
24/12/2013 16:31
 
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Nonostante il codice cavalleresco non preveda la tenzone con un brigante, vedremo come saprete usare la vostra arte oratoria con una lancia in gola.

Chi si presenta alle porte come amico e poi apre la via al nemico non è un uomo ma solo una belva assetata di sangue e bottino, non cercate vane scuse per questo vostro barbaro gesto perchè non ne potrete trovare.
24/12/2013 20:40
 
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Rendiamo noto che

Sua Maestà il Re è sgomento e profondamente turbato dall'improvvisa et infausta svolta avvenuta nel conflitto che sta insanguinando le terre iberiche. Egli rimane disponibile a farsi nuovamente promotore di pace se le potenze avversarie avranno desiderio che sia ciò e gli domanderanno a tal riguardo.

Il Re vuole inoltre chiarire che, siccome esiste un legame sia con il Regno d'Aragona che con quello di Castiglia, qualora la situazione non evolvesse significativamente, la Francia rimarrà neutrale in codesto conflitto. Egli infatti ritiene un sacro dovere, fintantoché l'imperscrutabile provvidenza di Nostro Signore umanamente lo permette, quello di attenersi alla parole che solennemente ha dato e pertanto i trattati siglati, in tutti i loro termini, saranno osservati.

Tuttavia, in codesta ora, la Corte di Francia sente di dovere inviare un avvertimento al Regno di Sicilia. Si ben comprende come il nobile Sire dei normanni abbia ora motivo di entrare in guerra contro il Regno di Castiglia e Leon per difendere il proprio alleato aragonese. Ma sappia che se così farà, la Francia sarà costretta a dichiarare a sua volta guerra alla Sicilia per ottemperare all'alleanza difensiva siglata con la Castiglia nel Trattato di Burgos dell'anno Domini 1177.

Il Re chiede quindi al Sire di Sicilia di desistere da un simile proposito e di non scegliere una via che porterebbe ad insanguinare l'intero Mediterraneo occidentale. Lasci che i due Regni iberici risolvano la questione tra loro e con le armi, nell'esito delle quali a volte non è raro vedere il dispiegarsi della volontà di Dio Onnipotente.

Si vuole infine comunicare che lo stato di guerra che si è attualmente creato tra il Regno d'Aragona e quello di Francia è dovuto semplicemente al passaggio del controllo dei forti designati dal Trattato di Tolosa dell'anno Domini 1177 ed è puramente nominale. Il prima possibile esso sarà ricomposto nella pace.



Oddone II di Borgogna
Duca di Borgogna e Connestabile di Francia

Digione, anno Domini 1177




26/12/2013 15:45
 
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Il regno d'Aragona vuole nuovamente mettersi al tavolo delle trattative, vorremmo pertanto chiedere se i sovrani di Castiglia, dei Mori e del popolo Normanno sono disposti a trattare per una pace duratura tra tutti noi.
16/01/2014 14:57
 
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Il regno d'Aragona invita nuovamente tutti i partecipanti alla guerra iberica a sedere al tavolo delle trattative. Speriamo che questa volta le nostre parole vengano ascoltate e si evitino altri inutili combattimenti.
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